L’ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE PREVISTA DELLA LEGGE N.276/03: LE MODIFICHE DELLA LEGGE FORNERO E I CHIARIMENTI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI PDF Stampa E-mail

Accanto alle previsioni normative in precedenza descritte, si ritiene opportuno segnalare che, in relazione ai soli appalti privati, convive nel nostro ordinamento un’altra disposizione dettata in tema di responsabilità solidale negli appalti: l’art.29 del D.Lgs. n.276/03.

 

Tale previsione, recentemente modificata dalla recente Legge “Fornero” (art.4, co.31 della L. n.92/12) si affianca alla precedente ipotesi prevedendo, diversamente da questa anche la responsabilità del committente.

In particolare la responsabilità solidale riguarda:

  • il committente (imprenditore o datore di lavoro, dunque diverso dalla persona fisica privato);
  • l’appaltatore;
  • il subappaltatore; 

in relazioni alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovute ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità agisce nel limite temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto e non riguarda le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Infine, un richiamo alle recenti novità apportate dalla Legge Fornero (L. n.92 del 28/06/12):

  • la prima modifica prevede che la disciplina descritta trovi applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
  • la seconda previsione attenua i profili di responsabilità del committente: in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Vale, infine, la pena di segnalare i contenuti della recente circolare n.17 dell’11 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanata proprio in tema di responsabilità solidale ex art.29, D.Lgs. n.276/03 con riferimento al comparto dell’autotrasporto.

Il documento prende atto che in tale settore sono presenti differenti forme contrattuali: il contratto tipico del trasporto, il contratto di appalto di servizi di trasporto, la subvezione (o sub-trasporto), il contratto di spedizione, il contratto di appalto di appalto di servizi, il contratto di logistica.

In relazione a tali forme contrattuali, delineate nei loro elementi essenziali, la citata circolare n.17/12 riassume in una tabella le possibili relazioni con le previsioni dettate in tema di responsabilità solidale.

Tipologie contrattuali

Applicazione regime solidaristico

ex art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03

4  Contratto di trasporto

NO

4  Appalto di servizi di trasporto

4  Subvezione

NO

4  Spedizione

NO

4  Appalto di servizi

SÌ (da verificare contenuto contratto)

4  Logistica

SÌ (da verificare contenuto contratto)

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Da Euroconference – speciale informativa responsabilità negli appalti – www.euroconference.it

 

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