28 FEBBRAIO 2015: SCADENZA COMUNICAZIONE DATI IVA

Scade il prossimo 28 febbraio 2015 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2014; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Tuttavia si ricorda che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti una saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Tutti i soggetti passivi d’imposta possono, quindi, presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Si precisa che quello relativo all’anno 2014 è l’ultimo invio della comunicazione annuale dati Iva in quanto la Legge di Stabilità per il 2015 ne ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2015, l’abrogazione; di conseguenza tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall’anno 2015 dovranno dal prossimo anno essere riepilogate esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, che dovrà essere obbligatoriamente inviata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo (cioè entro il 29/2/2016 trattandosi di un anno bisestile).

L’obbligo, tuttavia, resta invariato con riferimento al 2014, per cui, come detto in precedenza, con riferimento alle operazioni poste in essere nell’anno trascorso sarà necessario compilare ed inviare la comunicazione, di seguito riepilogheremo la normativa oggi vigente.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);
  • i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
  • le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall’art.27 del D.L. n.98/11).

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

  • nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
  • non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
  • non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
  • in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2014, in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

  • totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);
  • la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali;
  • eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana;
  • l’Iva esigibile e l’Iva detratta;
  • l’Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 01/2015  – www.euroconference.it