30 aprile comunicazione all’AE dei DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

 

La Finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo della “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”. Tale adempimento, tutt’ora in essere, comporta la spedizione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ogni anno.

La ratio della norma è il monitoraggio delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.), realizzato attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, professionista e struttura sanitaria privata, quali:

  • fatturazione ad opera del professionista;
  • riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
  • registrazione dei compensi riscossi ad opera della s.s.p.;
  • versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati.

 

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (s.s.p.).

Per struttura sanitaria privata si intende:

  • l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio l’attività medica o paramedica, ovvero
  • le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica;

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Sono quindi soggetti a tale adempimento, a titolo di esempio senza volontà di essere esaustivi, il medico che affitta ad altri colleghi parte del proprio studio, i centri medici e dentistici, i poliambulatori, le cliniche.

 

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

 

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata “in proprio”. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra s.s.p. e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non del cliente) la propria attività medica.

 

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita, fiscalmente il compenso, sebbene riscosso dalla s.s.p., costituisce reddito del medico.

 

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

  1. incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
  2. rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
  3. registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
  4. comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
  5. riversare o consegnare al medico le somme di sua competenza.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche esenti da iva ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/72, per importo superiore a 77,47 euro è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la s.s.p. registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

 

Obblighi di comunicazione telematica

Infine le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre.

Nella comunicazione vanno indicati:

  • i dati del professionista;
  • i compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
  • i dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.

 

Sanzioni

L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.033 euro a 7.747 euro. Nel caso i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 258 euro a 2.066 euro.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 04/2015 – www.euroconference.it