730 PRECOMPILATO – LE INDICAZIONI MINISTERIALI

Con il decreto attuativo del 22 febbraio 2015 e la Circolare n.11/E/15 sono state fornite le indicazioni per la gestione della dichiarazione precompilata: si tratta di una novità procedurale contenuta nel D.Lgs. n.175/14 che entra in vigore dal modello dichiarativo che dovrà essere gestito nei prossimi mesi.

Entro il prossimo 15 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il Modello 730 precompilato, che potrà essere

  • accettato così come predisposto oppure
  • modificato, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Per fare ciò il contribuente potrà

  • provvedere in proprio, oppure
  • conferire delega al proprio sostituto d’imposta, ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o ad un intermediario abilitato.

Rimane la possibilità di predisporre la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie attraverso la compilazione del Modello 730 o del Modello Unico, procedendo all’invio con le modalità tradizionali.

La presentazione della dichiarazione

È previsto che il contribuente acceda alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

  1. direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Questo comporta la necessità per il contribuente di acquisire apposite credenziali presso l’Agenzia delle Entrate ovvero presso l’Inps, gestendo il modello 730 presso il sito internet appositamente predisposto.
  2. conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (il sostituto d’imposta/datore di lavoro non è tenuto a prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti/dipendenti, per cui occorre preliminarmente verificare se è possibile utilizzare tale soluzione).
  3. conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
  4. direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla.

Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.

In tutti i casi il termine per la trasmissione è il 7 luglio.

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata sarà sempre possibile presentare il modello 730 con le modalità ordinarie: il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

Il termine per la presentazione è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).

I dati compresi nella precompilata

Oltre ai redditi conseguiti dai contribuenti e pagati da un soggetto che svolte la funzione di sostituto d’imposta (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pensioni, etc.), comunicati all’Agenzia tramite da Certificazione Unica, per l’anno d’imposta 2014 (quindi per il primo anno di applicazione delle nuove procedure), l’Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Va evidenziato che per quest’anno il tasso di “dichiarazioni perfette senza ritocchi” sarà davvero modesto. Secondo le simulazioni predisposte dall’Amministrazione finanziaria si prevede che:

  • nel 2015, su un totale di 20 milioni di modelli precompilati (per la precisione 19 milioni 985 mila 976), il 28.3% saranno da confermare o modificare, mentre il 71.7% dovranno essere integrati;
  • l’anno successivo i numeri di dichiarazioni da confermare o modificare salirà al 54.8%, mentre quelle da integrare scenderanno al 45.2%;
  • nel 2017 saranno neutralizzati i modelli da integrare.

Quindi, chi ad esempio volesse far valere altre forme di deduzioni o detrazioni (ad esempio quelle relative a spese sanitarie), dovrebbe obbligatoriamente modificare il modello 730 precompilato dall’Agenzia.

730 senza modifiche

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, si ottengono i seguenti benefici:

  • non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’art.36-terP.R. n.600/73;
  • non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Si deve ricordare che a carico del contribuente resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.

Inoltre, nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o al sostituto d’imposta, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, invece, si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Nel caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall’Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite Caf o professionisti abitati, eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai Caf/professionisti, tenuti al pagamento di una somma “che sarebbe richiesta al contribuente ai sensi dell’art.36-ter d.P.R. n.600/73 sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente … ”. Viene quindi trasferita in capo al Caf/professionista la responsabilità per imposte sanzioni ed interessi eventualmente addebitabili al contribuente.

Viste le responsabilità, evidentemente sarà applicato il massimo rigore nella verifica degli oneri imputabili in dichiarazione e nella verifica della relativa documentazione.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 04/2015 – www.euroconference.it