ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE

Entro il prossimo 30 ottobre 2015 sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno: per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi.

La proroga

A seguito dell’approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell’imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti;

  • ha ridisegnato la disciplina riguardante l’esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all’utilizzo che di essi ne viene fatto;
  • ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di “collina svantaggiata”. Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell’acconto.

Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto.

Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell’ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l’omesso versamento in acconto; l’articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che “Per l’anno 2015 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell’articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.”

Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l’acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l’ordinario strumento del ravvedimento operoso.

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2015 – www.euroconference.it