CERTIFICAZIONE UNICA 2017

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2017, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
  • il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si pone l’attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2017, inoltre, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell’articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:

  • Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
  • Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
  • Certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2017

Nel nuovo modello certificazione unica 2017, inserite 3 nuove sezioni.

Premi di risultato

Si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività sul quale è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.

Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015

Si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. “impatriati”, in questi casi, infatti, tali redditi sono tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella sezione Altri dati.

In particolare occorrerà compilare il punto 468 riportando il codice 5 che identifica le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, 30% dell’ammontare erogato, relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015;

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.

In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.

 

Da euroconference – circolare mensile per l’impresa 02/2017 – www.euroconference.it