COMUNICAZIONI ANOMALIE PER IL 2012

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse.

Detta modifica era legata ad una logica di sistema: l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti ad “autovalutare” la propria posizione; questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Nel corso del 2015 l’Agenzia comunicò le irregolarità relative al periodo d’imposta 2011; negli scorsi mesi l’Agenzia ha comunicato che analoghe comunicazioni saranno prossimamente recapitate in relazione al periodo d’imposta 2012 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016).

Le anomalie

Rispetto alla precedente versione, le segnalazioni che saranno inoltrate riguarderanno un ventaglio più ampio di situazioni e quindi anche la platea dei contribuenti che potrebbero ricevere tale comunicazione è decisamente ampia (si stima che saranno inoltrate circa 90.000 comunicazioni).

Le anomalie prese a riferimento, come risultanti da comunicato stampa del 14 settembre 2016, saranno le seguenti:

Redditi che non risultano dichiarati Fonte informazione che ha consentito l’incrocio
Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale) Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

Le comunicazioni vengono invitate ai contribuenti che non hanno indicato tali redditi nella dichiarazione relativa al 2012 (Unico PF 2013 o modello 730 2013), ovvero che li hanno indicati in misura parziale.

Nella guida pubblicata il 31 ottobre 2016 l’Agenzia evidenzia come tali segnalazioni riguarderanno anche eventuali redditi non dichiarati relativi a contratti di locazione (anche in cedolare secca).

Tali anomalie, come detto, riguardano il periodo d’imposta 2012.

La comunicazione

I destinatari delle comunicazioni sono i contribuenti per i quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

Il documento riporta:

  • l’identificativo della comunicazione
  • i redditi che dai dati presenti in Anagrafe tributaria non risultano dichiarati
  • una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.

Le opzioni a disposizione del contribuente

A questo punto, il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all’Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente. Attraverso il canale di assistenza telematica Civis i contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono trasmettere in formato elettronico la documentazione che ritengono utile per chiarire la loro posizione. Per tale attività di scambio informativo il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti). È possibile anche recarsi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • la seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e l’istituto del ravvedimento operoso (nella guida pubblicata sono indicate le modalità operative). I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi: possono quindi adeguare i dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, versando le maggiori imposte dovute con l’applicazione di interessi e sanzioni ridotte (in via generale, la sanzione sarà pari al 15%, ossia 1/6 del minimo edittale del 90%, ma in alcuni casi potrebbero rendersi applicabili sanzioni di misura differente).

Da euroconference – circolare mensile per l’impresa 01/2017 www.euroconference.it