DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione.

Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

 

Rinvio generalizzato

Articolo 60 L’articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Rinvio per determinati settori

Articolo 61 Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto).

Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

Settori interessati dalla proroga

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).
Sport Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

 

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1 Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione versamenti per alcune province

Articolo 62, comma 3 È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione versamenti comuni “ex zona rossa

Articolo 62, comma 4 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

 

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