OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:

  • opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi andranno comunicate l’opzione, il rinnovo o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
  • opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
  • opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
  • opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriale (“patent box”). L’opzione ha durata pari a 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile;
  • opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un’opzione che riguarda l’Irap, l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

 

Opzione in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal 2019, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2018, che viene inviato durante l’anno 2019.

A partire dal 2019, l’articolo 7-quater, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.

Per l’opzione Irap già era prevista l’automatica conferma al termine del triennio di efficacia dell’opzione.

Inoltre, il D.L. 193/2016 ha previsto l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” per l’esercizio dell’opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

 

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o la revoca dell’opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello dichiarativo, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2019 – www.euroconference.it