REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d’imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione “orizzontale” (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all’apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità.

Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l’utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d’imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all’utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap.

Si consideri poi che dal 1° ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l’obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home banking.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:

  • gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
  • per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

  • già dal 1° gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 16 gennaio 2015);
  • senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/E/10:

  • non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015);
  • devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015).

Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

  • non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  • occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro.

  • Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).
  • Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2013

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

  • il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2013” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata “vistata”);
  • al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all’anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2013.

Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista l’applicazione della disciplina del visto di conformità.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito  eccedente rispetto a 5.000 euro).

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014);
  • il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2015.

Le regole per gli altri crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai sensi dell’art.17 D.Lgs. n.241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art.35, co.1, lett. a) D.Lgs. n.241/97.

Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal 1° gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap).

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l’art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla Risoluzione n.18/E/11.

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 01/2015  – www.euroconference.it