IMU E TASI

Nel corso dell’ultimo mese vi sono stati alcuni interventi che riguardano i tributi locali:

  • è stato convertito in legge (L. n.34/15 pubblicata in G.U. il 25 marzo) il D.L. n.4/15 riguardante la tassazione Imu dei terreni, in particolar modo di quelli ubicati nei comuni montani;
  • è stata pubblicata la Circolare n.3/DF/15 riguardante le modalità di presentazione della dichiarazione Tasi.

Imu 2015 terreni montami

Con la conversione in legge diviene definitivo il trattamento previsto per i terreni ubicati nei comuni montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi.

La disciplina vigente può essere come di seguito riepilogata.

A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione Imu per i comuni montani si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n.448/01;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

È previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà, sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal ministero della Risoluzione n.2/DF/15.

In altre parole quando il comune è designato montano l’esenzione si applica nei confronti di tutti i terreni mentre, per quelli designati parzialmente montani l’esenzione spetta solo per coltivatori diretti e Iap.

Si segnala inoltre che dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del citato decreto, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 200 euro. Come evidenziato dall’Ifel nella nota del 6 marzo 2015, il nuovo co.1-bis dell’art.1 D.L. n.4/15 convertito si riferisce ai terreni (definiti “collina svantaggiata”) che si trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella Circolare n.9/93 e che, nella classificazione riportata dall’Istat, sarebbero totalmente assoggettati all’Imu in quanto né montani, né parzialmente montani.

L’allegato 0A in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica “T” o “PD” (parzialmente delimitato):

  • nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del Comune, sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato” (Pd), la “detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della Circolare n.9/93” a favore di coltivatori diretti e Iap;
  • nel caso in cui, nell’allegato 0A D.L. n.4/15 convertito, al Comune sia attribuita la sigla “T”, la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art.1 D.Lgs. n.99/04, iscritti nella previdenza agricola.

 

Dichiarazione Tasi

Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), con la Risoluzione n.3/DF/15, ha ribadito che il modello di dichiarazione Imu vale anche per la Tasi, tema sul quale si era già espresso lo scorso anno (risposte faq del 3 giugno 2014).

La precisazione si è resa necessaria in quanto diversi Comuni hanno emanato un apposito modello di dichiarazione relativo alla Tasi valido nel solo territorio comunale. Tale operato costringerebbe i contribuenti a doversi informare presso ciascun Comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione Tasi e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. Secondo il Ministero, invece, il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale.

Né nella disciplina generale della Iuc, né in quella della Tasi, contenute nell’art.1 commi da 639 e ss. L. n.147/13 (Legge di Stabilità 2014), è presente una norma che consente ai Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la Tasi. Al Comune sarebbe demandato il solo onere di mettere a disposizione dei contribuenti il modello, ma non anche di predisporlo.

Nelle richiamate faq del 3 giugno 2014 il MEF già si era espresso sull’argomento precisando che, data la sostanziale identità delle informazioni richieste ai fini del controllo dell’esatto adempimento relativo ai tributi in oggetto (Imu e Tasi), “La dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi”.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 04/2015 – www.euroconference.it