RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA

L’articolo 19 d.P.R. n.602/73 prevede che il contribuente possa richiedere all’Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nei casi in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Fino a che i pagamenti sono regolari (cioè fino ad un massimo di 7 rate scadute), il contribuente non è più considerato inadempiente ed è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). I piani di rateizzazione (ordinari e straordinari) scaduti possono essere prorogati una sola volta.

L’articolo 10, co.12-quinquies D.L. n.192/14 prevede che a favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 31 dicembre 2014 possa essere concesso un nuovo piano di rateazione di massimo 72 rate mensili se viene presentata l’Istanza di Rateazione ai sensi dell’art.11-bis D.L. n.66/14 entro il prossimo 31 luglio 2015.

Il beneficio del “ripescaggio”

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione entro il 31 dicembre 2014; quindi, sembrerebbero rientrarvi tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei piani di rateizzazione ordinario e straordinario, anche se già oggetto di proroga. Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all’Agente della Riscossione da parte della Pubblica Amministrazione ex art.48-bis d.P.R. n.602/73 (pagamenti di importo superiore a 10.000 euro a favore di un contribuente che risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare di almeno 10.000 euro), la rateazione non può essere concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.

Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno specifico modello (http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf) che conferma la circostanza per cui non sono richieste giustificazioni particolari per ottenere la riapertura della rateazione.

Per beneficiare di tale “ripescaggio” dei piani di rateazione decaduti entro il 31 dicembre 2014 il modello va presentato entro il prossimo 31 luglio 2015 presso il competente Agente della Riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 04/2015 – www.euroconference.it